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* È possibile un incremento di queste tariffe?

È possibile un incremento di queste tariffe?
Si, è possibile incrementare del 5% le tariffe sopra citate, purché gli impianti siano: di potenza maggiore di 3kW e non integrati i cui soggetti responsabili acquisiscono il titolo di autoprouttore, cioè la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio; per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie; integrati in sostituzione di coperture in eternit o coperture contenenti amianto; quando i soggetti responsabili sono enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

In aggiunta alla tariffa incentivante riconosciuta sull’energia prodolla, vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità ceduta alla rete?
Sì, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere tra:

-servizio di scambio sul posto: consegnare alla rete l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario prelevare dalla rete l’energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno.

- cedere alla rete tutta l’energia prodotta ai prezzi fissati dall’AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW si diventa produttori
di energia, che verrà pagata a prezzo AEEG.

È riconosciuto un premio per chi è in possesso di certificazione energetica dell’edificio?
Il nuovo Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia purché si tratti di impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto. Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile sia in possesso di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio con l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio stesso e che dopo la data di entrata in esercizio dell’impianto effettui gli interventi indicati nel suddetto attestato i quali determinino una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio. A seguito dell’esecuzione degli interventi il soggetto responsabile trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell’edificio chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di diritto, Il premio viene riconosciuto sempre nella misura del 30% agli impianti operanti in regime di scambio sul posto se installati in edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i quali attestino un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005.

Chi può ricevere il contributo?

Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico, che altri soggetti in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto.

È necessario presentare una domanda preventiva per accedere all’incentivo, attendendone l’esito spesso negativo come col Conto Energia 2005-2006?
No: questa è una delle principali novità e miglioramenti del Conto Energia 2007: non più richieste preventive, con tempi ed esiti incerti, ma la possibilità di realizzare l’impianto subito dopo l’autorizzazione amministrativa locale (DIA) e con l’accesso automatico all’incentivo. E’ essenziale però avvalersi di aziende ed installatori dalle comprovate capacità professionali, poiché l’iter di accesso all’incentivo è posteriore alla realizzazione dell’impianto, e se la procedura e l’impianto non rispondessero alla normativa, si perde la possibilità di ottenere il Conto Energia.


Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l’entrata in esercizio degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente:
1. Si acquisisce l’autorizzazione amministrativa locale; usualmente è sufficiente una DIA.
2. Si inoltra al gestore direte il progetto preliminare dell’impianto e si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW).
3. lI gestore direte comunica il punto di consegna.
4. Ad impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al gestore direte che ne curerà l’allaccio alla rete elettrica.
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto bisogna far pervenire al OSE la domanda di concessione della tariffa incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.

6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il CSE
comunica la tariffa incentivante.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda di con-cessione della tariffa incentivante?
I documenti da allegare sono specificati nell’allegato 4 del Decreto:
1. Documentazione finale di progetto dell’impianto firmato da un professionista o da un tecnico iscritto all’Albo professionale.
2. Scheda tecnica che specifica le caratteristiche del l’impianto.
3. Elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei converti tori.
4. Certificato di collaudo dell’impianto.
5. Dichiarazione dell’atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile.
6. Copia della denuncia di apertura dell’officina elettrica (se necessario).

Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L’incentivo viene erogato dal GSE(www.gsel.it) ed è pari al prodotto tra l’energia prodotta dall’impianto e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. Attraverso il provvedimento emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto I’AEEG definirà le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti.

Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo Decreto è di 1200 MW. Verranno però incentivati anche gli impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi dalla data del raggiungimento dei 1200 MW, resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite sarà elevato a 24 mesi se il soggetto responsabile degli impianti è un ente pubblico. Inoltre entro 6 mesi dalla data di raggiungimento dei 1200 MW saranno determinate le misure per il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di 3000 MW entro il 2016.


Varierà l’incentivo per gli impianti attivati nei prossimi anni?
Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 Dicembre 2008 le tariffe non diminuiranno e saranno quelle descritte sopra. Per gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 la tariffa verrà decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008. Con cadenza biennale a partire dal 2009 verranno comunque emanati nuovi Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti.

L’incentivo in Conto Energia è cumulabile con altri incentivi?

Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con: incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo di investimento; certificati verdi; titoli di efficienza energetica. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche è prevista la cumulabilità. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia.